Due attestazioni, due oggetti diversi
Nella disciplina sull'iperammortamento introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) e definita dal decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 maggio 2026, il completamento degli investimenti richiede due documenti distinti: una perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi oppure da un ente di certificazione accreditato, e una certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.
Le due attestazioni non sono intercambiabili. La perizia riguarda le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione; la certificazione contabile riguarda l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell'impresa. Chi valuta il ricorso a F.D.R. S.r.l. per questo incarico deve partire da qui: l'oggetto del lavoro è contabile, non ingegneristico.
Il perimetro della certificazione contabile
La pagina di servizio di F.D.R. S.r.l. descrive la certificazione contabile come l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dalla società. L'esame riguarda, secondo il perimetro richiesto dalla misura, registrazioni contabili, fatture, pagamenti e gli altri elementi pertinenti.
Tradotto in pratica, il revisore ricostruisce il percorso di ciascuna spesa: dalla fattura alla registrazione, dalla registrazione al pagamento, verificando che quanto dichiarato trovi riscontro nelle scritture e nei documenti giustificativi. Non si tratta di un parere sulla convenienza dell'investimento né di una valutazione sulla bontà tecnica del bene acquistato.
Questa distinzione non è formale. Il decreto richiede che la certificazione contabile sia trasmessa insieme alle attestazioni della perizia tecnica; se l'oggetto dei due documenti si sovrapponesse, l'impianto perderebbe la sua logica di controllo su piani complementari. Il revisore non sostituisce il tecnico, e il tecnico non sostituisce il revisore.
Documentazione, tracciabilità e limiti della verifica
La qualità della certificazione dipende in larga misura dalla documentazione disponibile. Una contabilità ordinata, con fatture riferibili agli investimenti dichiarati e pagamenti tracciabili, consente di ricostruire ogni spesa in modo lineare. Il decreto attuativo richiede, tra l'altro, che la comunicazione di conferma dell'investimento indichi data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture: elementi che, sul piano contabile, devono risultare coerenti con le scritture.
Il decreto prevede inoltre che l'impresa sia tenuta a conservare la documentazione e che la mancata conservazione possa comportare la decadenza dal beneficio. Sul piano della verifica contabile, questo si traduce in un'attenzione specifica alla tenuta e alla reperibilità dei documenti: non basta che la spesa esista, occorre che sia dimostrabile attraverso il percorso contabile.
I limiti della verifica discendono dall'oggetto. La certificazione non attesta che il bene possieda i requisiti tecnici previsti dagli allegati alla legge, né che l'investimento sia stato completato entro i termini: questi aspetti sono oggetto della perizia e delle comunicazioni al Gestore dei servizi energetici. Il revisore attesta ciò che le scritture e i documenti contabili mostrano; le informazioni che provengono da fonti diverse dalla contabilità richiedono verifiche proprie, definite nell'incarico.
Come si imposta l'incarico
La pagina di servizio di F.D.R. S.r.l. indica che l'incarico viene definito in base alla disciplina applicabile e ai documenti disponibili, chiarendo fin dall'inizio quali aspetti rientrano nella verifica contabile. Questa impostazione è coerente con la natura della certificazione: il perimetro non è identico per ogni investimento e per ogni impresa, e va delimitato prima che il lavoro inizi.
In concreto, la definizione del perimetro dovrebbe chiarire quali beni e quali spese sono oggetto di certificazione, quale documentazione è messa a disposizione, come vengono trattate le informazioni che non provengono dalle scritture contabili e quali responsabilità restano in capo all'impresa. È utile ricordare che la certificazione contabile non esonera l'impresa dal predisporre la documentazione né dal rispondere delle dichiarazioni trasmesse.
Un esempio ipotetico può aiutare. Si pensi a un'impresa che acquista un macchinario interconnesso e presenta la fattura, la registrazione e il pagamento. Il revisore può verificare che la spesa risulti dalle scritture e che il pagamento sia tracciabile; non può, nell'ambito della certificazione contabile, stabilire se il macchinario abbia le caratteristiche tecniche richieste dagli allegati IV e V alla legge: quella valutazione appartiene alla perizia. Se la documentazione contabile è incompleta, il revisore segnala il limite e l'incarico ne tiene conto.
Il valore concreto per chi deve trasmettere la comunicazione
Per l'impresa che intende accedere all'iperammortamento, la certificazione contabile assolve a una funzione di presidio: rende verificabile, attraverso il percorso contabile, ciò che viene dichiarato al Gestore dei servizi energetici. Il decreto prevede controlli e possibilità di decadenza in caso di assenza dei requisiti, mancata conservazione della documentazione o false dichiarazioni; una certificazione ben costruita non elimina questi rischi, ma rende più solido il fondamento documentale della comunicazione.
F.D.R. S.r.l., società di revisione legale, svolge questa attività nell'ambito della certificazione contabile dei costi agevolati. La verifica tecnica dei beni resta oggetto di una perizia separata, affidata a professionisti o enti diversi. Chi valuta il servizio dovrebbe quindi chiedersi, prima di tutto, se la propria documentazione contabile è ordinata e tracciabile, e solo successivamente quali aspetti tecnici devono essere coperti da altre attestazioni.
Conclusione
La certificazione contabile per l'iperammortamento è un controllo delimitato: attesta l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile. Non è una perizia tecnica e non si sostituisce ad essa. La sua utilità dipende dalla chiarezza del perimetro e dalla qualità della documentazione disponibile; su questi elementi si gioca la differenza tra un'Attestazione che regge ai controlli e un documento che lascia aperti interrogativi.
Fonti
Contenuto informativo generale. Per valutazioni relative alla tua impresa è necessario esaminare il caso specifico.